Secondo l’inali, a fine settembre i contagi sul lavoro da Covid-19 hanno superato i 54.000; dato che ha riaperto il dibattito sulla necessità di uno scudo penale per i datori di lavoro che adempiono alle misure di prevenzione.
Le norme vigenti non escludono infatti la responsabilità penale del datore di lavoro.
L’equiparazione fatta dall’articolo 42 del D.L. n. 18/2020 tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, prevede la relativa copertura assicurativa INAIL e potrebbe coinvolgere l’imprenditore sul piano penale per i reati di lesioni o di omicidio colposo, in caso di decesso.
Questo anche nel caso che la responsabilità del datore di lavoro non sia oggettiva e che l'imprenditore abbia adempiuto a tutto quanto previsto da norme e regolamenti.
Molti i punti critici: la verifica che il contagio sia effettivamente avvenuto sul lavoro, l’esclusione dell’esistenza di altre cause di contagio e le circostanze relative ai positivi asintomatici. Il tutto al netto di cause civili per risarcimento danni.
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